Legge 22 luglio 1971, n. 480 - Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, dello Statuto della Regione Abruzzo.
La Giunta si organizza in dipartimenti aventi sede con i propri uffici: a L'Aquila con tre componenti per gli affari generali e l'organizzazione
Legge 22 luglio 1971, n. 480 - Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, dello Statuto della Regione Abruzzo.
La Giunta è costituita dal Presidente e da dieci componenti.
Legge 22 luglio 1971, n. 480 - Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, dello Statuto della Regione Abruzzo.
I Consiglieri si costituiscono in Gruppi composti, a norma di Regolamento, da uno o più componenti.
Legge 22 luglio 1971, n. 480 - Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, dello Statuto della Regione Abruzzo.
Le norme del presente articolo si applicano anche nei confronti dei componenti l'Ufficio di Presidenza.
Legge 22 luglio 1971, n. 480 - Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, dello Statuto della Regione Abruzzo.
I componenti la Giunta sono preposti ai servizi regionali per settori omogenei sulla base di determinazioni collegiali.
Legge 22 luglio 1971, n. 480 - Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, dello Statuto della Regione Abruzzo.
Le dimissioni del Presidente e della Giunta o di singoli componenti di questa sono indirizzate al Consiglio o presentate al Presidente del Consiglio.
Legge 22 luglio 1971, n. 480 - Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, dello Statuto della Regione Abruzzo.
L'elezione del Presidente della Giunta e dei componenti è preceduta: dalla presentazione di proposte politico-programmatiche; da un dibattito
Legge 22 luglio 1971, n. 480 - Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, dello Statuto della Regione Abruzzo.
Le dimissioni rassegnate dal Presidente della Giunta o dai singoli componenti hanno effetto solo dopo che il Consiglio ne ha preso atto, secondo le
Legge 22 luglio 1971, n. 480 - Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, dello Statuto della Regione Abruzzo.
Il Presidente della Giunta, la Giunta e i singoli componenti possono essere revocati su proposta motivata di un quarto dei Consiglieri eletti, con
Legge 22 luglio 1971, n. 480 - Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, dello Statuto della Regione Abruzzo.
scrutinio segreto, del Presidente della Giunta e, con votazione separata, sempre a scrutinio segreto, all'elezione dei componenti.
Legge 22 luglio 1971, n. 480 - Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, dello Statuto della Regione Abruzzo.
Il Presidente e i componenti della Giunta rimangono sospesi dalle cariche, conservando le funzioni di Consiglieri, dalla data della notificazione
Legge 22 luglio 1971, n. 480 - Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, dello Statuto della Regione Abruzzo.
Alla Giunta, che delibera con l'intervento di almeno la metà più uno dei suoi componenti e a maggioranza assoluta dei voti, spetta a norma delle